LO STATUTO

PUBBLICHIAMO IL NOSTRO NUOVO STATUTO APPROVATO NEL 2017








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IL VECCHIO STATUTO


PREMESSA

La Rete delle Donne di Lecce, è una rete di associazioni, nata nel maggio del 2008 e formata da:
  • NAeMI-Forum di donne Native e Migranti
  • AWMR- Associazione Donne Regione Mediterranea
  • Rete di donne per la 194
  • ArciLesbica Salento “Le Pizzicanti”
  • La Linguère-Associazione Donne Senegalesi
  • Cooperativa sociale Meticcia
  • Wilpf – Women’s International League for Peace and Freedom
  • Trust nel nome della donna – sede Mediterranea

con l’obiettivo di realizzare il progetto di una “Casa delle Donne “ a Lecce che sia punto di riferimento del movimento delle donne e di gruppi femministi, luogo di incontro, di relazione, di scambio, di sostegno tra donne, di attività e organizzazione politica autonoma delle donne, spazio autogestito ed aperto alle varie pratiche femministe, a tutte le donne,di qualunque orientamento sessuale, ai gruppi e alle associazioni di donne.

Le sopradette associazioni, a composizione esclusivamente femminile che già operano nel territorio leccese, singolarmente o in maniera sinergica, per promuovere nella provincia i diritti delle donne, l’integrazione e la multiculturalità, la valorizzazione delle differenze culturali e sociali, di genere e di orientamento sessuale , attraverso attività di ricerca, elaborazione e azioni positive nell’ambito del volontariato sociale e dei servizi, in data 5 Novembre 2008 hanno deciso di costituirsi in Federazione costituendo l’Associazione di Promozione Sociale “L.F.D. Libera Federazione di Donne”, con sede legale in Lecce in Via Mario di Lecce, 14 c/o Manuela Miglietta.

S T A T U T O


Art. 1- Denominazione e sede legale
E' costituita a tempo indeterminato un’Associazione di Promozione Sociale denominata “L.F.D. Libera Federazione di Donne”, composta da associazioni e gruppi informali di donne, con sede in Lecce in Via Mario di Lecce 14 c/o Manuela Miglietta
Art. 2 - Obiettivi e finalità
L’Associazione non ha fini di lucro, ha carattere democratico e di promozione sociale, svolge attività di utilità sociale a favore delle associate e di terzi, opera in ambito nazionale e internazionale. L’Associazione si ispira ai principi del pacifismo, dell’antifascismo, della libertà e autodeterminazione delle donne.
Si propone, attraverso un confronto con le Istituzioni sensibili a queste tematiche, di costruire, organizzare, gestire, sostenere e potenziare la Casa delle Donne di Lecce intesa come punto di riferimento del movimento delle donne e di gruppi femministi, luogo di incontro, di relazione, di scambio, di sostegno tra donne, di attività e organizzazione politica autonoma e autogestita delle donne, spazio aperto alle varie pratiche femministe, a tutte le donne di qualunque orientamento sessuale, ai gruppi e alle associazioni di donne che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.
Lo spazio fisico e politico cui s’intende dar vita, denominato Casa delle donne, è destinato a:
  • sede di promozione e realizzazione di attività politiche, culturali, artistiche, artigianali e di servizio per le donne native e migranti della provincia di Lecce;
  • punto di riferimento e luogo d’incontro per l’elaborazione e la realizzazione delle scelte e delle attività politiche, sociali e culturali delle donne della provincia di Lecce, di qualunque orientamento sessuale;
  • sede in cui raccogliere e conservare materiale prodotto in questi anni, a Lecce e nel Salento, dalle donne e sulle donne, conservare la memoria delle loro battaglie, della loro iniziative, della loro produzione, avvalendosi anche delle possibilità fornite dalle tecnologie digitali e telematiche;
  • luogo di incontro e di scambio tra realtà diverse, in cui promuovere studi e ricerche, organizzare seminari e corsi di formazione, produrre materiale d’informazione sulla realtà femminile;
  • struttura aperta, laboratorio dove coniugare impresa culturale e servizi, interazione col territorio e le donne che lo abitano.
L’Associazione si propone i seguenti obiettivi e finalità, da perseguire sia attraverso l’attività concreta delle Associazioni che aderiscono al progetto di “Casa delle Donne” sia partecipando ad iniziative promosse da altri soggetti:
    • promuovere tutte quelle azioni che in campo nazionale e internazionale possano aiutare a risolvere situazioni di oppressione, vessazione, violenza e discriminazione, lesive della libertà femminile e in contrasto con i diritti umani fondamentali.
    • promuovere una politica interculturale e multiculturale, attraverso l’incontro tra donne native e migranti, tesa alla valorizzazione delle differenze culturali, sociali e biografiche e che miri, al contempo, ad una progettualità comune, alla eliminazione di ogni forma di discriminazione, a partire da quelle fondate su pregiudizi relativi all’orientamento sessuale, e dello sfruttamento e oppressione delle donne;
    • sostenere le donne in difficoltà;
    • offrire supporto e solidarietà alle donne che subiscano violenze, discriminazioni, molestie o siano soggette a persecuzioni derivanti dal loro orientamento sessuale;
    • attuare azioni concrete affinché le leggi tutelino l'autodeterminazione di tutte le donne sul proprio corpo, aprendo un dibattito sull'attuale normativa riguardante la violenza sessuale, stimolando le istituzioni ad attuare interventi di carattere preventivo e non solo punitivo nei confronti della violenza sulle donne;
    • promuovere e difendere la salute e il benessere psicofisico delle donne;
    • diffondere una editoria multimediale finalizzata alla promozione dei saperi delle donne;
    • utilizzare strumenti d'informazione e di comunicazione adeguati alle nuove esigenze creative ed imprenditoriali delle donne;
    • progettare e produrre mezzi d'informazione tematizzati sulle predette problematiche;
    • promuovere studi e ricerche e produrre materiali cartacei e multimediali sulla realtà femminile;
    • organizzare corsi di formazione, seminari ed incontri;
    • realizzare momenti di socialità tra donne e condivisione di percorsi di produzione artistica e culturale che hanno come protagoniste le donne;
    • promuovere una cultura della convivenza laica, democratica, non violenta, multiculturale, rispettosa delle differenze e dell’ambiente e a sostegno della pace;
    • promuovere una azione capillare d’informazione sul territorio rivolta a tutte le associazioni e gruppi informali di donne, che operano in ambito provinciale, per far conoscere gli obiettivi della Casa delle donne e promuovere la loro adesione al progetto.


L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra le altre, le seguenti attività, anche attraverso il lavoro autonomo ed autorganizzato delle singole Associazioni e Gruppi informali aderenti:
  • organizzare, migliorare e sviluppare la sede dell’Associazione rendendola idonea agli scopi sopra enunciati;
  • organizzare attività di accoglienza, consulenze specialistiche, gruppi di auto aiuto per donne;
  • organizzare corsi di formazione, corsi di carattere culturale e ricreativo
  • organizzare manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti di carattere culturale, sociale e politico, nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, mercatini di prodotti artigianali, viaggi e quant'altro sia conforme all’oggetto sociale;
  • realizzare, produrre e diffondere materiali informativi e divulgativi sia cartacei sia multimediali o su qualsiasi supporto e con qualsiasi strumento possa rivelarsi utile al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  • realizzare una biblioteca e una mediateca, specializzate sulle tematiche femminili, attraverso il materiale attualmente in possesso delle singole Associazioni, rendendolo così disponibile alla consultazione pubblica;
  • instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguono simili finalità per lo scambio di esperienze e il sostegno reciproco;
  • raccogliere fondi mediante attività di autofinanziamento, sottoscrizioni pubbliche e private, richieste di finanziamenti a enti privati e pubblici;
  • partecipare a bandi o progetti inerenti le proprie finalità.

Art. 3Socie
    1. L'Associazione è aperta a tutte le associazioni e gruppi informali di donne che condividono gli obiettivi e le finalità del presente statuto.
    2. Si prevedono due modalità di partecipazione all'associazione: come socia fondatrice e come socia ordinaria. Sono socie fondatrici le associazioni e i gruppi informali di donne che hanno partecipato alla nascita della L.F.D. Libera Federazione di Donne e alla elaborazione del progetto di una Casa delle Donne; possono diventare Socie Ordinarie tutte le associazioni di donne o gruppi informali di donne che condividano gli scopi elencati, si impegnino nella gestione dell'attività dell'associazione, siano accettate dal Comitato Organizzativo secondo la procedura prevista dal successivo punto 3 del presente articolo e che sottoscrivano e versino la quota associativa secondo quanto verrà stabilito dal Comitato Organizzativo.


    1. L'ammissione di nuove socie deve essere approvata dal Comitato Organizzativo sulla base di una richiesta scritta nella quale si esplicitino specifiche competenze e\o progetti attinenti agli scopi di cui all’articolo 2 del presente statuto nonché la coerenza con le finalità e gli obiettivi che la “L.F.D. Libera Federazione di Donne” persegue.
Ogni associazione socia è libera di dimettersi dalla “L.F.D. Libera Federazione di Donne” in qualsiasi momento, previa comunicazione al Comitato Organizzativo.

Art. 4 - Dirittti ed obblighi delle aderenti


  1. L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dalle aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive sostenute dalle componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.
  2. Le Socie devono corrispondere la quota annuale nella misura e nei termini che verranno stabiliti dal Comitato Organizzativo. In caso di mancato versamento della quota annuale la Socia verrà dichiarata decaduta; la quota associativa non è cedibile né trasmissibile e non è rivalutabile.
  3. Tutte le Socie hanno diritto ad usufruire delle attrezzature e della sede secondo le norme stabilite dal Regolamento e a partecipare alle attività dell’Associazione.
  4. La durata dell'adesione è illimitata, fatti salvi i casi di recesso e di decadenza; è esclusa la temporaneità dell'adesione.
  5. La decadenza delle Socie avviene con delibera del Comitato Organizzativo in caso di mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti dal Comitato Organizzativo stesso o in caso di azioni contrarie ai principi ispiratori dello Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.


Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:
  • L'Assemblea delle Socie
  • il Comitato Organizzativo
  • Le Delegate
  • Le Tesoriere.


Art.6 – L’Assemblea


L’Assemblea è sovrana e la partecipazione, con diritto di parola e di proposta, è aperta a tutte le associate delle singole associazioni o gruppi aderenti. Hanno diritto di voto due delegate per ciascuna associazione o gruppo aderente, oltre alle componenti del Comitato Organizzativo.

L’Assemblea viene convocata dal Comitato Organizzativo con avviso affisso nella sede sociale per dieci giorni consecutivi prima della data stabilita per l'assemblea e con avviso da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea al domicilio delle Socie, all’indirizzo comunicato per iscritto dalla Socia all’atto dell’iscrizione o successivamente, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (lettera raccomandata).
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’elenco delle materie da trattare. Può essere prevista una data di seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.
Le socie possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare solo da un’altra socia. Ciascuna socia non può essere portatrice di più di una delega.
Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale e sono a disposizione delle socie, le quali hanno facoltà di chiederne copia.


Art. 7Convocazione e costituzione delle Assemblee

L’Assemblea delle Socie può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:
  • almeno una volta l'anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,
  • quando ne fa espressa richiesta almeno un terzo delle associazioni socie ,
  • in qualunque caso anche una sola delle componenti del Comitato Organizzativo lo ritenga necessario.
In caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato Organizzativo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo delle associazioni socie.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno due terzi delle associazioni socie ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni socie presenti o rappresentate.
In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate tutte le Socie, le componenti del Comitato organizzativo, le Delegate e le Tesoriere.
Il voto è palese; è invece segreto soltanto qualora venga richiesta tale forma di voto alla presidente dell'assemblea dalla maggioranza delle associazioni socie presenti, prima dell'inizio della votazione.

Art. 8Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria:
  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. discute ed approva i programmi di attività;
  3. elegge le componenti del Comitato Organizzativo.
  4. delibera la sostituzione delle componenti del Comitato Organizzativo, che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
  5. approva il Regolamento relativo alla gestione della sede ed ogni altro eventuale Regolamento che possa rendersi necessario per il raggiungimento degli scopi sociali ed il buon funzionamento dell’Associazione.
Le deliberazioni sono valide con il consenso della maggioranza delle associazioni o gruppi soci presenti o rappresentati.

Art. 9Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria:
a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto;
b) delibera lo scioglimento o la liquidazione della Associazione.
Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole dei tre quinti (sessanta per cento) delle associazioni o gruppi soci presenti o rappresentati.

Art. 10Comitato organizzativo

Il Comitato Organizzativo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove socie (comprese le due Delegate e le due Tesoriere), scelte tra le socie aderenti alle associazioni che compongono la L.F.D. Libera Federazione di Donne
Le componenti del Comitato organizzativo durano in carica due anni, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite; può essere previsto un rimborso spese.
In caso di cessazione della carica di uno o più membri, la surroga avviene per cooptazione, qualora non venga meno la maggioranza delle componenti; nel caso contrario il Comitato Organizzativo viene interamente nominato dall'assemblea.
Il Comitato Organizzativo svolge le seguenti attività:
  • nomina le due delegate e le due tesoriere;
  • cura l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
  • convoca l'Assemblea delle Socie;
  • delibera sulla decadenza delle Socie ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del presente statuto;
  • elabora il rendiconto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
  • stabilisce l’ammontare della quota associativa per ogni esercizio e stabilisce i termini per il suo versamento;
  • cura la gestione della Casa delle donne, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi dell’Associazione, fatta eccezione per quelli che a norma di legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell’Assemblea;
  • predispone il Regolamento per la gestione della sede e ogni altro eventuale Regolamento che possa rendersi necessario per il raggiungimento degli scopi sociali ed il buon funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria delle Socie;
  • delibera l’adesione di altre associazioni, comitati ecc. la cui azione concorra al perseguimento delle finalità statutarie;
  • può nominare la/le responsabili di eventuali progetti futuri tra le Socie che abbiano maggior competenza in materia;
  • può deliberare la costituzione di parte civile dell’Associazione, oltre che per tutelare gli eventuali diritti lesi dell’Associazione stessa, ogni qual volta ritenga che la lesione dei diritti di una singola donna comprometta anche i diritti e le finalità dell’Associazione;
  • è incaricato di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, le eventuali controversie riguardanti l’Associazione che possano insorgere tra le Socie.


Art. 11Convocazione del Comitato organizzativo

Il Comitato organizzativo viene convocato da una Delegata o su richiesta di almeno due componenti del Comitato stesso; le convocazioni possono essere effettuate con ogni mezzo possa rivelarsi utile (telefono, posta elettronica o quant’altro) almeno tre giorni prima della seduta.
La riunione del Comitato è valida se è presente la maggioranza delle componenti elette.
Le delibere sono prese a maggioranza delle componenti presenti. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevalgono i voti delle Delegate.
Il Comitato organizzativo è comunque validamente costituito quando siano presenti tutte le Socie che ne fanno parte, anche se non sono rispettate le modalità di convocazione sopra esposte.

Art. 12 Delegate

Sono due e sono nominate dal Comitato Organizzativo.
Hanno, con firma disgiunta, la legale rappresentanza dell'Associazione, stipulano contratti e firmano la corrispondenza che impegni comunque l’Associazione, rappresentano in giudizio l'Associazione, possono rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l’assistenza e rappresentanza legale dell’Associazione avanti ad altri organismi giurisdizionali e amministrativi, rispondono dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 13Tesoriere

Sono due e sono nominate dal Comitato Organizzativo.
Con firma disgiunta, curano la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Organizzativo ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione, curano la tenuta dei libri cassa e tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidato loro, curano la verbalizzazione delle Assemblee e delle riunioni del Comitato Organizzativo; predispongono lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, provvedono alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Le Tesoriere hanno facoltà, con firme libere disgiunte sia l'una dall'altra sia da quelle delle Delegate, di aprire conti bancari, di emettere ed incassare assegni, vaglia, cambiali, tratte o altri mezzi di pagamento, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione, con facoltà di rilasciare liberatorie quietanze con la loro firma disgiunta ad Enti pubblici e privati.

Art. 14Patrimonio dell’Associazione

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da:
  1. quote e contributi delle Socie;
  2. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
  3. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi alle Socie e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di commerciale, professionale, artigianale , svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali, eredità e legati, delle Socie e di terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.
In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 15Rendiconto

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio le Tesoriere procederanno alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I rendiconti approvati dall'Associazione vengono depositati presso la sede sociale; le Socie hanno facoltà di consultarli e chiederne copia.
In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.
Il rendiconto consuntivo redatto dal Comitato Organizzativo sarà tenuto a disposizione delle Socie, presso i locali della sede, per dieci giorni consecutivi prima dell’Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione in modo che le Socie possano prenderne visione.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 9, la quale provvederà alla nomina di una donna quale Liquidatrice, scelta preferibilmente tra le Socie.
Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente affine per finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa disposizione imposta dalla legge stessa.

Art. 17 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.



 
Modifiche allo Statuto della Associazione di Promozione Sociale L.F.D. Libera Federazione Donne di Lecce


L'Assemblea straordinaria delle socie della L.F.D. Libera Federazione Donne di Lecce riunitasi, a seguito di formale convocazione, il giorno 14.01.2013 presso Fondo Verri - Via Santa Maria del Paradiso Lecce,
ha deliberato le seguenti modifiche allo Statuto:

art. 1 - Denominazione e sede legale
dopo le paroleLibera Federazione di Donneviene aggiunta la dicitura “Casa delle Donne di Lecce”


art. 3 – Socie
al comma 2, dopo le parole... possono diventare Socie Ordinarie tutte le associazioni di donne o gruppi informali di donne... vengono aggiunte le parole... <o singole donne tesserate alla L.F.D.>;


Art. 4 - Diritti ed obblighi delle aderenti
viene aggiunto il seguente comma 6: “Ogni Associazione o Gruppo informale di donne aderenti alla L.F.D. è tenuto a depositare presso la sede legale dell'Associazione stessa, il proprio Atto costitutivo e/o Statuto, con allegato un elenco nominativo delle proprie socie, aggiornato alle socie iscritte entro la data di convocazione dell'assemblea annuale della L.F.D. per l’approvazione del rendiconto consuntivo, di cui all'art.7 dello Statuto.


Art.6 – L’Assemblea:

Il primo capoverso viene sostituito dal seguente:
L’Assemblea è sovrana e la partecipazione, con diritto di parola e di proposta, è aperta a tutte le associate delle singole associazioni o gruppi aderenti o singole donne tesserate alla L.F.D. Tutte le decisioni vengono assunte con il “METODO DEL CONSENSO”, e quindi attraverso una condivisione da parte di tutte le partecipanti all'assemblea delle decisioni che si vanno ad assumere. Solo in caso di assemblea ordinaria per l'approvazione del Conto Consuntivo e per la nomina degli organismi di Coordinamento è prevista la possibilità di votare per tutti i soggetti di cui sopra. E' altresì prevista la possibilità di voto in caso di Assemblea straordinaria.

Al secondo capoverso, dopo le parole ...”all'indirizzo comunicato per iscritto dalla Socia all'atto dell'iscrizione o successivamente, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento(lettera raccomandata)” va aggiunta la frase:o con convocazione mediante mail con conferma dell'avvenuto ricevimento”




art. 7 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea
il seguente capoverso è annullato
il voto è palese; è invece segreto soltanto qualora venga richiesta tale forma di voto alla presidente dell'assemblea dalla maggioranza delle associazioni socie presenti, prima dell'inizio della votazione.”


Art. 8Assemblea ordinaria
il capoverso ….Le deliberazioni sono valide con il consenso della maggioranza delle associazioni o gruppi soci presenti o rappresentati.
È sostituito dal seguente
“….Le deliberazioni sono valide con il consenso di tutte le socie presenti o rappresentate.”


Art. 9Assemblea straordinaria
il capoversoLe deliberazioni sono valide con il voto favorevole dei tre quinti (sessanta per cento) delle associazioni o gruppi soci presenti o rappresentati.”
viene sostituito dal seguente
Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole dei tre quinti (sessanta per cento) delle socie fondatrici”

in fede

La Presidente dell'assemblea La Presidente della L.F.D.
Antonella Mangia Manuela Miglietta




Lecce 14.01.2013


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